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E' composto da una prima parte che riguarda il funzionamento tipo d'Istituto e da una seconda parte che riguarda tutte le norme e le attribuzioni degli organi collegiali nonché delle deliberazioni assunte dal Consiglio d'Istituto stesso. Per quanto non menzionato è fatto riferimento ai Decreti Delegati, al Decreto Legislativo n°297 del 16/04/1994 al C.C.N.L. con tutte le sue integrazioni.
Art 1 (Disposizioni generali funzionamento degli organi collegiali)-La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo di apposito avviso; in ogni caso, l'affissione all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell'organo collegiale. Per la convocazione straordinaria per situazioni che rivengono carattere d'urgenza si prescinde dal preavviso dei cinque giorni. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate
Art. 2 (Programmazione delle attività degli organi collegiali). Ciascuno degli organi collegiali, programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date prestabilite in linea di massima, la discussione degli argomenti su cui sia possibile prevenire con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art. 3 ( Svolgimento coordinato dell' attività degli organi collegiali).- Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinante materie. Ai fini di cui al precedere comma si considerano anche le competenze, in materie definite , di un determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l'esercizio delle competenze di alto organo collegiale.
Art. 4 ( Elezioni contemporanee di organi di durata annuale ).- Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed entro il termine stabilito nelle disposizioni ministeriali.
Art. 5 ( Convocazione del Consiglio di classe)- il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il Presidente. Il Consiglio si riunisce, di regola, almeno una volta al mese.
Art. 6 (Programmazione e coordinamento dell'attività del Consiglio di classe ) Le riunioni del Consiglio di classe devono essere programmate secondo i criteri dall' art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall' art. 3 :
Art. 7 (convocazione del Collegio dei docenti.) - Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4 terzultimo comma. Del D.P.R. 31 maggio 1974, n° 416 .
Art. 8 ( Programmazione e coordinamento dell'attività del collegio dei docenti)- Per la programmazione e il coordinamento dell'attività del Collegio dei docenti si applicano le disposizioni dei precedenti art. 2 e 3 .
Art. 9 ( Prima convocazione del consiglio d'Istituto). - La convocazione del consiglio d'istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico.
Art. 10 ( Elezione del presidente e del vicepresidente del consiglio di istituto) - Nella prima seduta, il consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, i rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezioni ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza relativa dei votanti sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi tra i genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. In caso di temporanea assenza della componente genitori presiede la riunione il consigliere più anziano.
Art. 11 (convocazione del consiglio d’Istituto). Il consiglio d’Istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso. Il presidente del consiglio è tenuto a disporre la convocazione del consiglio su richiesta del presidente della giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del consiglio stesso.
Art. 12 (Relazione annuale). Entro il 31 ottobre di ogni anno la giunta esecutiva dell’Istituto, quale propulsivo dell’attività del consiglio, e sempre fatto salvo il potere di iniziativa del consiglio stesso, prepara una relazione finale concernente lo svolgimento della vita e dell’attività della scuola nell’anno scolastico precedente. Entro il 15 novembre successivo il consiglio d’Istituto delibera sulla relazione. La relazione, firmata dal presidente del consiglio d’Istituto e dal presidente della giunta esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi e al Consiglio Scolastico Provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione , dal Dirigente Scolastico.
Art. 13 (Pubblicità degli atti). La pubblicità degli atti del consiglio d’Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo di Istituto, della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal conigli stesso. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. La copia della deliberazione da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente scolastico dal segretario del consiglio; il Dirigente Scolastico ne dispone l’affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. Per quanto riguarda le competenze, le attribuzioni e le funzioni del consiglio d’istituto e degli altri OO.CC. non riportate nel presente regolamento sono valide le indicazioni riportate nei Decreti Delegati e nei successivi riferimenti legislativi.
Art. 14 ( Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti) . – Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
Art 15 ( Funzionamento della biblioteca, scientifici, dei laboratori e delle palestre).-Il funzionamento delle biblioteche è disciplinato da criteri generali stabiliti dal consiglio di istituto, sentito il collegio dei docenti, in modo da assicurare: A) l’ accesso alla biblioteca da parte dei docenti, dei genitori e degli studenti anche – nei limiti del possibile – nelle ore pomeridiane; B) modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
In particolare la biblioteca è a disposizione degli alunni e del personale tutti i giorni dalle ore 10,00 alle ore 12,00. Il prelievo dei libri da parte degli alunni deve essere autorizzato da un docente della classe,che ne è responsabile della riconsegna e dello stato d’uso unitamente all’alunno. La riconsegna dei libri va effettuata al responsabile entro e non oltre il quindicesimo giorno dal prelievo. La mancata restituzione entro la fine dell’anno scolastico, oltre a comportarne l’addebito escluderà gli alunni dallo scrutinio finale. I docenti ed il personale hanno l’obbligo della restituzione negli stessi termini fissati per gli alunni. Il funzionamento dei gabinetti scientifici e laboratori è regolato dal consiglio di istituto in modo da facilitarne l’uso da parte degli studenti, possibilmente anche in ore pomeridiane per studi e ricerche con la presenza di un docente.Si osservano le eventuali direttive di massima ministeriali. Il presidente può su designazione del collegio dei docenti,affidare a docenti le funzioni di direttore della biblioteca s dei gabinetti scientifici,tenuto conto,peraltro,degli impegni dei docenti stessi per la partecipazione agli organi collegiali della scuola. Il funzionamento delle palestre è disciplinato dal consiglio di istituto in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria,a tutte le classi della scuola,e nei casi di necessità , ad altre scuole,( eventuale nullaosta potrà essere concesso a società sportive che non hanno fini di lucro.)
Art 16 ( Uso delle fotocopiatrici ) . – Considerata la necessità di realizzare l’uso e il funzionamento delle fotocopiatrici sono stabilite le seguenti norme. A) L’uso delle fotocopiatrici sarà consentito soltanto al personale A.T.A. preposto dal Dirigente Scolastico; B) Saranno predisposte apposite schede su cui saranno riportati: 1 .nome del docente che richiede le fotocopie, 2 .Motivo,3 . Numero delle fotocopie e la classe che ne usufruisce; C) È vietato l’uso delle fotocopiatrici per la riproduzione di libri o parti di essi; D) E consentito fotocopiare anche parte di libri e ogni altro testo eventualmente necessario solo al fine dello svolgimento di prove oggettive,compiti in classe, esercitazioni sotto la sola responsabilità del docente interessato; E) Altri tipi di riproduzioni in fotocopia, che non siano pertinenti l’ordinario uso di segreteria, devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
Art 17 ( Vigilanza sugli alunni ) . – Per la vigilanza sugli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l’uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: a) gli alunni entrano nella scuola nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni; pertanto, il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’orario in cui è possibile l’accesso degli alunni; b) gli alunni in ritardo giustificheranno direttamente in classe al docente della 1° ora se si tratta di brevi e giustificati ritardi; quando il ritardo si colloca oltre la prima ora di lezione essa è rimessa alla discrezione del Dirigente Scolastico o dal suo delegato. c) Qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Dirigente Scolastico né valuterà i motivi informandone i genitori ove possibile preventivamente, salvo che l’uscita prima del termine delle lezioni non avvenga a richiesta dei medesimi; d) La presenza degli alunni è obbligatoria oltre che alle lezioni, a tutte le attività ( ricerche culturali, lavori di gruppo, visite istruttive, ecc.) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici; e) per le assenze causate da malattia è necessario esigere il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni; f) durante l’intervallo delle lezioni, che è almeno di dieci minuti, è necessario che il personale di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; g) alla vigilanza degli alunni autorizzati dall’insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall’aula, pur rimanendo nell’ambito dell’istituto, provvede il personale ausiliario. h) Le mansioni di accompagnamento e vigilanza degli alunni durante il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa, così come dalle aule ai laboratori e viceversa, sono svolte dal personale ausiliario; i) Al termine delle lezioni l’uscita degli alunni avviene per piani ( a cominciare dal primo) con vigilanza del personale docente di turno.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
1. PRINCIPI GENERALI I provvedimenti disciplinari previsti nel presente regolamento sono ispirati al principio della riparazione del danno e, nel contempo, sono tesi a responsabilizzare gli studenti nei confronti sia della comunità scolastica sia della società in generale. Nessun alunno può essere sottoposto alle sott’indicate sanzioni disciplinari senza che sia stato, preliminarmente, invitato ad esporre le proprie ragioni. 2. ORGANO DI GARANZIA In relazione ai principi informatori del presente regolamento indicati nel precedente articolo ed in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 5 IV comma, del D.P.R 249/98, è istituito l’Organo di Garanzia formato da due docenti eletti dal Collegio dei docenti, due studenti e dal Capo d’Istituto che lo presiede. A tale Organo spetta, in via esclusiva, dirimere i conflitti circa l’applicazione del presente regolamento 3. AMMONIZIONE In caso di mancanza ai precipui doveri scolastici relativi alla regolare frequenza delle lezioni, all’osservanza dell’orario scolastico ed all’ assiduo assolvimento degli impegni di studio, ciascun docente può, previa contestazione all’alunno, infliggere la sanzione dell’ammonizione privata od in classe con conseguente annotazione sul registro di classe
4. COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE INDICATA AL PUNTO 3 Nell’ipotesi di reiterate o abituali ai doveri di cui al punto 3, il docente, sentito il Dirigente Scolastico può inviare comunicazione della sanzione dell’ammonizione ai genitori dell’alunno responsabile.
5. ALLONTANAMENTO DALLA CLASSE Per il venir meno al dovere di rispetto, anche formale, cui ciascun studente è tenuto nei confronti dei propri compagni, del Capo d’Istituto, del personale docente e del personale non docente, ciascun insegnante può infliggere la sanzione dell’allontanamento dalla classe, per la durata dell’intera ora di lezione, con conseguente annotazione sul registro di classe.
6. COMUNICAZIONE DELLA SANZIONE INDICATA AL PUNTO 5 Nell’ipotesi di reiterazione o abituali mancanze al dovere di cui al punto 5, il docente può inviare comunicazione della sanzione dell’allontanamento dalla classe ai genitori dell’alunno responsabile; può inoltre, proporre al Consiglio di classe di tenere conto dell’indicata sanzione disciplinare ai fini dell’assegnazione del voto di condotta.
7. SOSPENSIONE SINO A CINQUE GIORNI Per i comportamenti che violano le disposizioni organizzative e di sicurezza dell’istituto o che danneggiano il patrimonio scolastico, il Consiglio di classe può infliggere la sanzione della sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a cinque giorni con conseguente menzione sulla pagella, valutazione sull’assegnazione del voto di condotta, comunicazione ai genitori dell’alunno responsabile ed al Provveditore agli studi. In tali ipotesi è sempre prevista anche la sanzione accessoria del risarcimento dei danni prodotti. Per tutta la durata della sanzione indicata da Parte dell’istruzione scolastica si manterranno rapporti con l’alunno e con la famiglia tali da favorire il rientro nella comunità scolastica.
8. SOSPENSIONE SINO A QUINDICI GIORNI Nei casi di comportamenti atti a turbare il regolare e sereno svolgimento delle attività scolastiche, nonché nell’ipotesi di azioni che integrino in modo univoco, un offesa al decoro personale e/o alla fede religiosa e/o alle istruzioni, il consiglio di classe può infliggere la sanzione della sospensioni dalle lezioni per un periodo non superiore ai giorni 15 con conseguente menzione sulla pagella, valutazione sull’assegnazione del voto di condotta, comunicazione ai genitori dell’alunno responsabile ed al provveditore agli studi, perdita del beneficio se previsto, dell’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche.Per tutta la durata della sanzione indicata da parte delle istituzioni scolastica manterranno rapporti con l’alunno e con la famigli tali da favorire il rientro nella comunità scolastica.
9.REATI O ATTI PERICOLOSI Quando sono posti in essere comportamenti che integrano l’ipotesi di reato o che pongono in pericolo l’incolumità delle persone, il consiglio di classe, salva la comunicazione nei casi di eventuali reati, all’autorità giudiziaria competente, infligge la sanzione dell’allontanamento dalla comunità scolastica la cui durata deve essere commisurata alla gravità del comportamento posto in essere. Anche in tali ipotesi ove possibile, si cercherà la parte dell’istruzione scolastica di mantenere i rapporti con l’alunno e con la famiglia in vista del rientro nella comunità scolastica.
10.VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Le norme del regolamento si applicano anche ai comportamenti indicati nei precedenti punti, tenuti dagli studenti in occasione di visite guidate e di viaggi di istruzioni. A l’alunno ritenuto responsabile dagli organi competenti sarà, su decisine del consiglio di classe, interdetta la partecipazione a successivi viaggi o visite per l’intero anno scolastico.
11.SESSIONI D’ESAME Nell’ipotesi che le mancanze disciplinari siano commesse durante le sessioni d’esame, le relative sanzioni disciplinari e l’applicazione del seguente regolamento sono demandate alle commissioni d’esame.
12. RICORSI Avverso le sanzioni disciplinari previste nei punti 3. 4. 5. 6. del presente regolamento sono ammessi i reclami, nel termine di giorni 15, dinanzi all’organo di garanzia. I provvedimenti disciplinari previsti nei punti 8. 9. del presente regolamento possono essere impugnati nel termine di giorni 30 dinanzi al provveditore agli studi.
13.CREDITO SCOLASTICO Dei provvedimenti disciplinari irrogati in base al presente regolamento si tiene conto ai fini dell’attribuzione del credito scolastico.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
La formazione delle classi e di competenza del consiglio di istituto e del collegio dei docenti che ne stabiliscono i criteri. In via del tutto generale saranno tenute presenti le seguenti indicazioni: 1. gli alunni al momento dell’iscrizione indicheranno il corso di qualifica che intendono seguire; 2. nello stesso modulo gli alunni indicheranno la lingua straniera studiata nella Scuola Media; 3. formare classi omogenee cercando di distribuire gli alunni ripetenti;
4. distribuzione degli alunni in situazione di handicap; 5. raggruppamento delle alunne nella stessa classe; 6. Su richiesta degli interessati, ove ne ricorrano le condizioni, gli alunni possono essere inseriti nello stesso corso frequentato da sorelle/fratelli; Eventuali spostamenti di classe saranno consentiti solo in caso di gravi giustificati motivi.
CALENDARIO DI MASSIMA DELLE RIUNIONI
a) Collegio dei docenti, compresa l’attività di programmazione e verifica, d’inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini quadrimestrali e finali, per un totale di 40 ore annue così ripartite: · Collegio docenti 21 ore 10-11 riunioni · Aree disciplinari 4 ore 2 riunioni · Commissioni di lavoro 9 ore 3-4- riunioni · Inoltri collegiali con le famiglie 6 ore 3 riunioni b) Consigli di classe fino ad un massimo di 40 ore (4 – 5) riunioni) c) Giunta esecutiva – Consiglio d’Istituto 20 ore (7 riunioni) d) Assemblee A.T.A. 8 ore (4 riunioni) Gli atti saranno resi pubblici mediante affissione all’albo dell’Istituto.
CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO DEL PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. – ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
L’attività di insegnamento si svolge per 18 ore settimanali, distribuite in non meno di cinque giorni settimanali. I docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali, sono tenuti al completamento dell’orario di insegnamento da realizzarsi mediante la copertura di ore di insegnamento disponibili in classi collaterali non utilizzate per la costituzione di cattedre orario, in interventi didattici ed educativi integrativi, nonché mediante l’utilizzazione in eventuali supplenze. L’orario di servizio dei docenti è improntato a caratteri di didatticità. L’assegnazione dei docenti alle classi compete al Dirigente Scolastico, visti i criteri generali stabiliti dal Consiglio d’Istituto o dal Collegio dei docenti. In particolare si terrà conto di:
Il personale A.T.A. osserverà l’orario di lavoro di 36 ore settimanali improntato a criteri di :
PERSONALE NON DOCENTE
Il personale non insegnante della scuola collabora al buon funzionamento di ogni struttura scolastica e al processo globale di formazione degli alunni. Il personale della scuola è tenuto ad osservare l’orario di lavoro. Salvo i casi previsti dalla legge, qualunque assenza dal proprio posto di lavoro va autorizzata dal Dirigente Scolastico. Funzioni di coordinamento amministrativo sono quelle previste dallo stato giuridico del personale non insegnante. Le mansioni dei collaboratori amministrativi e dei collaboratori tecnici sono quelle definite dal C.C.N.L.
Il collaboratore tecnico addetto ai laboratori, gabinetti scientifici e alla cura delle apparecchiature, deve provvedere alla ordinaria manutenzione e alla tenuta in efficienza delle attrezzature, alla conservazione degli strumenti e di ogni altro oggetto di pertinenza del laboratorio o gabinetto scientifico. Egli provvede, altresì, a tenere in perfetto ordine il materiale impiegato nelle esercitazioni. I turni di servizio del personale ausiliario sono fissati tenendo conto delle esigenze di funzionalità dell’Istituto e predisposti dal responsabile amministrativo sentito il Dirigente Scolastico.
L’orario di servizio è stabilito in sei ore di lavoro. L’inizio di ogni turno di servizio viene fissato dal Dirigente Scolastico in relazione alle esigenze generali e particolari della scuola.
Per regolare il funzionamento delle istituzioni scolastiche, il personale ausiliario può essere obbligato a prestare servizio oltre il normale orario. Il personale ausiliario è tenuto a svolgere anche le commissioni esterne ad esso affidate dal Dirigente Scolastico , per le esigenze della scuola; qualora sia richiesto da oggettive esigenze scolastiche, esso dovrà adempiere, inoltre, ad altre mansioni con particolare riferimento al trasporto di arredi, suppellettili, ed altri oggetti.
Il personale ausiliario provvede, inoltre, alla pulizia, custodia e sorveglianza dei locali scolastici ad esso assegnati, ivi compresi gli uffici e i laboratori. Disimpegna altresì, il servizio di anticamera, vigila sull’accesso del pubblico agli uffici e sorveglia il movimento degli allievi nei locali dell’istituto; esegue, poi, il trasporto dei fascicoli e di altri oggetti dell’ufficio.
VIAGGI DI ISTRUZIONE – VISITE GUIDATE – SCAMBI CULTURALI
I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali dovranno riguardare iniziative con finalità ed obbiettivi di integrazione didattico-culturale. I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali devono essere collegati con il programma didattico preventivato a inizio d’anno e approvato dagli organi competenti. I viaggi di istruzione, le visite guidate e gli scambi culturali devono essere programmati dai docenti del Consiglio di classe e tra questi preferibilmente si individua il docente accompagnatore. I viaggi di istruzione possono realizzarsi in Italia e all’estero. In via generale saranno seguiti i seguenti criteri: a) Privilegiare itinerari in Italia, se all’estero nell’ambito dei paesi U.E. ; b) Scegliere per tutte le classi itinerari storico-culturali e/o naturalistici e/o aziendali; c) Evitare viaggi troppo costosi per favorire la partecipazione degli alunni .
Classi prime e seconde visite guidate della durata di un giorno e per un massimo di sei visite nel corso dell’anno scolastico. Classi terze: visite guidate e sopralluoghi aziendali nel numero e della durata stabilita di volta in volta dai consigli di classe e dagli OO.CC. Classi quarte e quinte: visite guidate ( al max. due) , sopralluoghi aziendali e viaggio di istruzione della durata max. di sei giorni. Per i sopralluoghi aziendali non preventivati dal programma educativo di inizio anno sarà necessaria l’autorizzazione preventiva degli OO.CC. Per tutte le visite e i viaggi deve essere predisposto materiale didattico articolato, che consenta un’adeguata preparazione preliminare nelle classi interessate. I docenti accompagnatori e il docente responsabile del programma didattico dopo ogni attività effettuano in classe una verifica del grado di assimilazione dei contenuti illustrati. Deve essere assicurato, di norma, l’avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Nella individuazione dei docenti accompagnatori devono essere tenute presenti le competenze specifiche dei docenti in relazione alle finalità del viaggio. In ogni a.s. per ogni classe possono realizzarsi due delle iniziative di cui al presente regolamento. Le visite guidate, i viaggi di istruzione e gli scambi culturali, preferibilmente, devono essere realizzati per esigenze organizzative e didattiche possono aggregarsi classi parallele. Il docente accompagnatore deve segnalare al Dirigente Scolastico gli alunni che non si sono attenuti alle indicazioni fornite dal capogruppo. I suddetti alunni saranno esclusi dai successivi viaggi di istruzione, visite guidate e scambi culturali. L’Istituto si riserva la partecipazione, compatibilmente con la normativa vigente, l’attività didattica e le necessità organizzative, a manifestazione di carattere artistico – culturali e sportivo di rilevante interesse didattico.
Il consiglio di Istituto, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro. Le commissioni i lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. I componenti di tali commissioni sono nominati dal Consiglio.
Fra Presidenza e docenti, commissioni e uffici avviene sia per via verbale che scritta, le riunioni collegiali sono sempre accompagnate da una comunicazione scritta e sono previste riunioni periodiche dei responsabili dei vari gruppi di lavoro e delle aree disciplinari. Con gli allievi avviene sia per via verbale che scritta; la scuola e i docenti ottemperano all’obbligo della trasparenza per quanto concerne i criteri di valutazione e gli studenti vengono puntualmente informati sulle iniziative decise dai vari organi della scuola. Con le famiglie avviene sia con colloqui individuali antimeridiani ( ora di ricevimento a settimane ) che con inoltri collegiali pomeridiani. La Presidenza comunicherà sia per via verbale che scritta le assenze, i comportamenti indisciplinati ed i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.
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